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Corte d'Appello di Bologna > Contratti a termine
Data: 02/02/2006
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 731/05
Parti: Senaf S.r.l. – Tecniche Nuove S.p.A. – Contents S.r.l. - E.T.M. S.r.l. / Addario D. M.
CONTRATTO A TERMINE – RIFERIMENTO GENERICO AD ACCORDO INTERCONFEDERALE CHE PREVEDE PIU’ CAUSALI- SUSSISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


Il Tribunale di Rimini ha respinto la richiesta di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un dipendente, ritenendo che il contratto fosse stato legittimamente stipulato a termine – per una delle ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle dell’art. 1 legge 230/62, previste, ai sensi dell’art. 23 legge 56/97, dall’art. 10 dell’Accordo Interconfederale 18.12.88 – e per la durata di sei mesi, nonostante che nella copia in suo possesso fosse indicato un termine trimestrale, rilevando a tale riguardo che la durata semestrale del termine pattuito si ricavava: da un telefax dell’agosto 1996 con il quale il lavoratore aveva dichiarato la propria disponibilità ad essere assunto per mesi 6 più 6; dall’indicazione del termine semestrale nella successiva lettera di assunzione, consegnata al dipendente dopo la sottoscrizione del contratto; dalla comunicazione effettuata dalla società all’ufficio di collocamento; dall’indicazione, nel contratto, di un periodo di prova di tre mesi, che contrastava con un termine di pari durata perché lo avrebbe interamente esaurito. Il primo giudice ha poi ritenuto legittima la proroga – oralmente comunicata al lavoratore – a fronte dell’incremento degli ordini verificatisi agli inizi del 1997, in quanto ha ravvisato negli stessi le ragioni contingenti ed imprevedibili richieste dall’art. 2 della legge 230/62, ed ha tratto conferma del consenso del lavoratore dalla disponibilità da questi manifestata – nell’agosto precedente – a lavorare per un periodo di mesi 6 più 6; ha quindi ravvisato all’1.9.97 la naturale scadenza del rapporto e non un illegittimo recesso della società. A seguito di impugnazione della sentenza da parte del lavoratore, la Corte d’Appello di Bologna ha in primo luogo osservato che, pur sussistendo astrattamente, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di stipulare un contratto a termine anche in applicazione di un accordo interconfederale (Cass. 25.2.2005 n. 4025; cfr. pure Cass. 23.3.2002 n. 4199) nel caso specifico la società aveva richiamato, nel contratto di assunzione, l’art. 10 dell’Accordo Interconfederale del 18.12.1988, senza peraltro indicare di quale delle tre ipotesi – A), B) o C) – previste da tale articolo ricorresse nella fattispecie. A questo si aggiunga che l’indicazione di un termine trimestrale nel contratto di assunzione sottoscritto dalle parti in possesso del lavoratore non può ritenersi frutto di un errore, desumibile dalla diversa indicazione di un termine semestrale nella copia dello stesso contratto in possesso della società datrice di lavoro, soprattutto ove si consideri che quest’ultima è stata corretta dopo la sottoscrizione, senza avvisare il lavoratore. Né può rilevare – sempre secondo la Corte – la disponibilità originariamente prestata dal lavoratore con il fax del 6 agosto 1996 …” perché nessuna delle parti ha mai dedotto che il contratto poi sottoscritto il 2.9.1996 fosse la mera riproduzione di un contratto già perfezionato” in quanto una simile ricostruzione teorica “oltre a sottolineare l’assenza di una causa legittimante la valida apposizione di un termine inferiore a quello annuale oggetto di dette intese , soprattutto rende non solo prevedibile, ma addirittura prevista, la successiva proroga, con la conseguente violazione (…) di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 legge 230/62”. Conseguentemente la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, stabilendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 2.9.1996 e riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire, a titolo risarcitorio, un importo pari alle retribuzioni spettanti a far data dalla lettera con cui, contestando la comunicazione della cessazione del rapporto, ha specificatamente offerto la sua prestazione lavorativa.